Ordinanza n. 260/99

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ORDINANZA N. 260

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1996 dal Pretore di Grosseto sul ricorso proposto da Fiorelli Renato contro l'INPS, iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio, instaurato per ottenere la ricostruzione di un trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti;

  che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta nelle more del giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale, e della successiva sentenza n. 240 del 1994 - si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., non distinguendo tra diritti riconosciuti e almeno parzialmente soddisfatti dalla norma e diritti contestati dall'INPS.

  Considerato che il censurato decreto-legge n. 499 del 1996 non é stato convertito;

  che gli effetti di tale decreto-legge sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

  che, medio tempore, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, é intervenuto sul denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

  che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha altresì previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

  che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;

  che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

  che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.